Art. 7 - ​Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente: Nel caso di un socio minorenne, essa deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Il Consiglio deciderà a maggioranza sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.  In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

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